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La Garanzia nel settore edile


È un dato di fatto che quando si lavora capitano degli errori! Anche i metodi di produzione più nuovi che rispettano le norme di qualità ISO non possono escludere totalmente l’errore. Succede quindi che prodotti o prestazioni non presentano le proprietà garantite dando origine a reclami. Nella pratica tali reclami sfociano spesso in liti noiose e costose tra artigiani e imprenditori, rispettivamente tra i loro architetti da una parte e i loro fornitori dall’altra.

Può sempre succedere qualcosa!

La maggior parte dei reclami avviene nella fase di costruzione ed è da ricondurre ad una lavorazione non eseguita correttamente. Può capitare anche che un prodotto non presenti le proprietà garantite influenzando la capacità funzionale dell’elemento edile. Esso deve essere sostituito.

L’artigiano si trova nella situazione peggiore! Egli deve fornire al committente una garanzia di 5 anni secondo l’art. 731, cpv. 2 CO, a partire dal collaudo dell’opera.

La garanzia legale nel settore edile

I diritti di garanzia sono regolati fondamentalmente dal diritto contrattuale. Si riferiscono a negozi tra due partner contrattuali, nel nostro caso tra un fornitore e i suoi clienti diretti. Nell’edilizia si formano in questo modo delle catene relativamente lunghe in relazione ai diritti di garanzia contrattuali.

La garanzia legale copre di regola il prodotto fornito così come il danno per difetti, sempre che ve ne sia la responsabilità. Numerosi produttori e fornitori limitano l’ampiezza legale della garanzia escludendo esplicitamente dalle loro condizioni di fornitura la garanzia relativa ai danni per difetti.

La garanzia contrattuale

Secondo l’art. 210 CO, la garanzia contrattuale ha la durata di 1 anno. In ogni fase della commercializzazione il prodotto viene depositato per periodi più o meno lunghi. Può quindi capitare che, al momento della validità della garanzia, da parte dell’artigiano sia già scaduto l’obbligo della garanzia del produttore.

La maggior parte delle leggi prescrivono che i difetti scoperti successivamente devono essere notificati immediatamente altrimenti si perdoni tutti i diritti anche se il termine di scadenza della garanzia non è ancora scaduto. Nella pratica spesso si tralascia di notificare tempestivamente i difetti con le conseguenze del caso!

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